1. Nella Convenzione potrà essere introdotto un emendamento mediante le seguenti procedure:
- a)
- emendamenti dopo esame all’interno dell’Organizzazione:
- i)
- qualunque emendamento proposto da un Contraente dovrà essere sottoposto al Segretario Generale che lo comunicherà quindi a tutti i membri dell’Organizzazione, a tutti i Contraenti ed al Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro almeno 6 mesi prima che venga preso in esame,
- ii)
- qualunque emendamento così proposto e fatto circolare sarà portato all’esame del Comitato per la Sicurezza Marittima dell’Organizzazione,
- iii)
- i Contraenti, membri e non membri dell’Organizzazione, avranno il diritto di partecipare ai dibattiti del Comitato per la Sicurezza Marittima per l’esame e l’adozione degli emendamenti,
- iv)
- gli emendamenti dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato come stabilito nel sottoparagrafo a) iii) (qui di seguito chiamato «Comitato per la Sicurezza Marittima allargato»), a patto che almeno un terzo dei Contraenti sia presente al momento del voto,
- v)
- gli emendamenti così adottati saranno comunicati a cura del Segretario Generale a tutti i Contraenti per l’accettazione,
- vi)
- un emendamento ad un Articolo sarà ritenuto accettato alla data in cui è accettato dai due terzi dei Contraenti,
- vii)
- un emendamento all’Allegato sarà ritenuto accettato:
- 1.
- allo scadere di due anni dalla data in cui è stato comunicato ai Contraenti per l’accettazione, o
- 2.
- allo scadere di un periodo diverso, che non potrà essere inferiore ad 1 anno, se è stato stabilito in tal senso al momento del voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato,
- tuttavia gli emendamenti saranno ritenuti non accettati se nel periodo prescritto più di un terzo dei Contraenti o Contraenti la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50 % del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi da 100 o più tonnellate di stazza lorda, notificheranno al Segretario Generale che essi si oppongono all’emendamento,
- viii)
- un emendamento ad un Articolo entrerà in vigore, per quanto riguarda quei Contraenti che lo hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui è giudicato che è stato accettato, o, per quanto riguarda ogni Contraente che lo accetti dopo quella data, 6 mesi dopo la data di accettazione da parte di quel Contraente,
- ix)
- un emendamento all’Allegato entrerà in vigore per tutti i Contraenti, eccezione fatta per quelli che lo hanno respinto come da sottoparagrafo a) vii) e che non hanno ritirato tale opposizione, 6 mesi dopo la data in cui è ritenuto che sia stato accettato. Prima della data fissata per l’entrata in vigore, qualsiasi Contraente potrà dare comunicazione al Segretario Generale che egli si asterrà dal mettere in esecuzione quell’emendamento per un periodo non superiore a 1 anno dalla data della sua entrata in vigore o per il periodo più lungo che potrà essere fissato dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti votanti nel comitato per la Sicurezza Marittima allargato al momento dell’adozione dell’emendamento; o
- b)
- emendamento mediante una conferenza:
- i)
- su richiesta di un Contraente sulla quale siano d’accordo almeno un terzo dei Contraenti, l’Organizzazione convocherà, in collaborazione o dopo consultazione con il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, una conferenza dei Contraenti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione,
- ii)
- ogni emendamento adottato da tale conferenza dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti dovrà essere comunicato, a cura del Segretario Generale, a tutti i Contraenti per l’accettazione,
- iii)
- salvo che la Conferenza decida altrimenti, l’emendamento sarà ritenuto approvato ed entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate nei sottoparagrafi a) vi) e a) viii) o sottoparagrafi a) vii) e a) ix) rispettivamente, a condizione che ogni riferimento al Comitato per la Sicurezza Marittima allargato significhi riferimento alla conferenza.
2. Qualsiasi dichiarazione di accettazione o di obiezione ad un emendamento, o qualsiasi comunicazione data come da paragrafo 1) lettera a) ix), dovrà essere presentata per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti i Contraenti di tale presentazione e della data del suo ricevimento.
3. Il Segretario Generale informerà tutti i Contraenti di ogni emendamento che entrerà in vigore unitamente alla data di cui ognuno di tali emendamenti entrerà in vigore.