0.747.331.53 Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime, del 19 novembre 1976

0.747.331.53 Übereinkommen von 1976 über die Beschränkung der Haftung für Seeforderungen, vom 19. November 1976

Art. 14 Legislazione applicabile

Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.

Art. 14 Anzuwendendes Recht

Vorbehaltlich dieses Kapitels richten sich die Errichtung und die Verteilung eines Haltungsfonds sowie das gesamte damit zusammenhängende Verfahren nach dem Recht des Vertragsstaats, in dem der Fonds errichtet wird.

 

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