La presente Convenzione entra in vigore allorché vi avranno aderito conformemente all’articolo 71 ventun nazioni, sette delle quali devono possedere un tonnellaggio complessivo pari, almeno, a un milione di tonnellate di stazza lorda.
Das vorliegende Abkommen tritt in Kraft, wenn ihm 21 Länder, wovon sieben ja eine Gesamttonnage von mindestens einer Million Bruttoregistertonnen besitzen, gemäss Artikel 71 beigetreten sind.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.