1. L’Autorità adotta a applica in modo uniforme norme, regolamenti e procedure conformemente all’articolo 160 numero 2 lettera f) punto ii), e all’articolo 162 numero 2 lettera o) punto ii), per l’esercizio delle proprie funzioni, quali sono enunciate nella Parte XI, con particolare riferimento alle seguenti materie:
- a)
- procedure amministrative relative alla prospezione, esplorazione e sfruttamento dell’Area;
- b)
- operazioni:
- i)
- superficie dell’area,
- ii)
- durata delle operazioni,
- iii)
- caratteristiche delle prestazioni, ivi inclusi i requisiti previsti all’articolo 4, 6, c) del presente allegato,
- iv)
- categorie di risorse,
- v)
- rinunce di aree,
- vi)
- rapporti di avanzamento dei lavori,
- vii)
- comunicazione dei dati,
- viii)
- ispezione e supervisione delle operazioni,
- ix)
- misure per prevenire interferenze a danno di altre attività in corso nell’ambiente marino,
- x)
- trasferimento da parte di un contraente dei suoi diritti e obblighi,
- xi)
- procedure relative al trasferimento di tecnologia agli Stati in via di sviluppo conformemente all’articolo 144, e alla partecipazione diretta di essi,
- xii)
- regole e prassi della prospezione, ivi incluse quelle relative alla sicurezza delle operazioni, alla conservazione delle risorse e alla protezione dell’ambiente marino,
- xiii)
- definizione della produzione commerciale,
- xiv)
- criteri d’idoneità dei richiedenti;
- c)
- questioni finanziarie:
- i)
- emanazione di norme uniformi e non discriminatorie di contabilità e definizione dei costi, e metodi di scelta dei revisori,
- ii)
- ripartizione dei profitti delle operazioni,
- iii)
- incentivi di cui all’articolo 13 del presente allegato;
- d)
- attuazione delle decisioni adottate in virtù dell’articolo 151 numero 10, e dell’articolo 164 numero 2 lettera d).
2. Norme, regolamenti e procedure relativi agli argomenti seguenti debbono riflettere pienamente i criteri oggettivi sotto enunciati:
- a)
- superficie delle aree:
- l’Autorità definisce la superficie appropriata delle aree di esplorazione, che può estendersi fino al doppio della superficie delle aree di sfruttamento, al fine di consentire un’esplorazione approfondita. La superficie delle aree di esplorazione viene calcolata in modo da soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8 del presente allegato, in merito alla riserva delle aree come pure ai previsti requisiti di produzione che debbono essere coerenti con l’articolo 151 e con i termini del contratto, tenuto conto sia dello stato della tecnologia disponibile al momento nel campo dell’estrazione mineraria dei fondi marini, sia delle pertinenti caratteristiche fisiche delle aree. La superficie di queste non deve essere né superiore né inferiore a quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.
- b)
- durata delle operazioni:
- i)
- la durata della prospezione non deve avere limiti di tempo;
- ii)
- l’esplorazione dovrebbe durare il tempo necessario a consentire il rilievo esauriente dell’area specifica, la progettazione e costruzione delle attrezzature per l’estrazione mineraria nell’Area e la progettazione e costruzione di stabilimenti di piccole e medie dimensioni per la sperimentazione di sistemi di estrazione mineraria e lavorazione;
- iii)
- la durata dello sfruttamento dovrebbe essere correlata alla vita economica del progetto di estrazione tenendo conto di fattori quali il depauperamento del giacimento, la longevità delle attrezzature minerarie, le installazioni per la lavorazione e la commerciabilità. Lo sfruttamento dovrebbe durare quanto basta a consentire l’estrazione commerciale dei minerali dell’Area e dovrebbe prevedere un ragionevole periodo di tempo per la costruzione di sistemi di estrazione e lavorazione a scala commerciale, durante il quale non dovrebbe essere richiesta alcuna produzione commerciale. Tuttavia, la durata complessiva dello sfruttamento dovrebbe essere anche breve quanto basta affinché l’Autorità possa modificare i termini e le condizioni del programma di lavoro nel momento in cui ne prende in esame il rinnovo conformemente alle norme, regolamenti e procedure che ha adottato dopo l’approvazione del programma di lavoro.
- c)
- Caratteristiche delle operazioni:
- l’Autorità esige che, durante la fase di esplorazione, l’operatore effettui spese periodiche ragionevolmente commisurate alla superficie dell’area coperta dal programma di lavoro e alle spese che verrebbero affrontate da un operatore in buona fede che volesse realizzare la produzione commerciale nell’area, nell’arco di tempo stabilito dall’Autorità. Le spese imposte non dovrebbero essere fissate a un livello tale da scoraggiare operatori potenziali che disponessero di tecnologia meno costosa di quella prevalentemente impiegata. L’Autorità stabilisce un lasso di tempo massimo, dopo il completamento della fase di esplorazione e l’inizio della fase di sfruttamento, per cominciare la produzione commerciale. Per determinare tale lasso di tempo l’Autorità dovrebbe tener conto del fatto che la costruzione di sistemi di estrazione e lavorazione su vasta scala non può essere effettuata se non dopo la conclusione della fase di esplorazione e l’inizio della fase di sfruttamento. Pertanto, il lasso di tempo necessario per iniziare la produzione commerciale in un’area dovrebbe tener conto del tempo necessario per procedere a tale costruzione dopo la conclusione della fase esplorativa, e dovrebbe prevedere deroghe ragionevoli per far fronte ai ritardi inevitabili del programma di costruzione. Raggiunta la fase della produzione commerciale, l’Autorità esige, nell’ambito di limiti ragionevoli e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, che l’operatore mantenga tale produzione commerciale durante l’intero periodo del programma di lavoro.
- d)
- Categorie di risorse:
- Nel determinare le categorie di risorse per le quali viene approvato un programma di lavoro, l’Autorità prende in particolare considerazione, tra l’altro, le seguenti caratteristiche:
- i)
- che talune risorse richiedono l’impiego di metodi estrattivi simili; e
- ii)
- che talune risorse possono essere valorizzate contemporaneamente da più operatori impegnati nella stessa area, senza indebita interferenza reciproca.
- Le disposizioni di cui sopra non impediscono all’Autorità di approvare un programma di lavoro relativo a più d’una categoria di risorse presentato da uno stesso richiedente in una stessa area.
- e)
- Rinunce di aree:
- L’operatore gode in ogni momento del diritto di rinunciare, parzialmente o per intero, ai suoi diritti nell’area coperta da un programma di lavoro, senza incorrere in alcuna penale.
- f)
- Protezione dell’ambiente marino:
- Si stabiliscono norme, regolamenti e procedure al fine di garantire l’effettiva protezione dell’ambiente marino contro effetti dannosi derivati direttamente da attività condotte nell’Area o dalla lavorazione di minerali effettuata a bordo di navi che si trovino immediatamente al di sopra del luogo di estrazione, tenendo conto della misura in cui tali effetti dannosi possono derivare direttamente da perforazione, dragaggio, carotaggio e scavo, e da versamento, immissione e scarico nell’ambiente marino di sedimenti, rifiuti o altri effluenti.
- g)
- Produzione commerciale:
- La produzione commerciale si ritiene iniziata se un operatore intraprende operazioni estrattive intensive e a vasta scala, che producano materiali in quantità sufficiente a indicare chiaramente che lo scopo principale di tali operazioni è una produzione a vasta scala, piuttosto che non una produzione intesa alla raccolta di informazioni, al lavoro di analisi o alla sperimentazione di attrezzature o stabilimenti.