1. Nell’adottare norme, regolamenti e procedure relative alle clausole finanziarie di un contratto tra l’Autorità e i soggetti previsti all’articolo 153 numero 2 lettera b), e nel contrattare tali clausole finanziarie conformemente alla Parte XI e a tali norme, regolamenti e procedure, l’Autorità persegue gli obiettivi seguenti:
- a)
- assicurarsi il massimo profitto dal ricavato della produzione commerciale;
- b)
- promuovere l’afflusso di investimenti e tecnologia verso l’esplorazione e lo sfruttamento della zona;
- c)
- garantire ai contraenti uguale trattamento finanziario e obblighi finanziari comparabili;
- d)
- incoraggiare, con incentivi su base uniforme e non discriminatoria, i contraenti a concludere accordi di compartecipazione con l’Impresa e con gli Stati in via di sviluppo o con soggetti aventi la loro nazionalità, a stimolare il trasferimento di tecnologia verso di essi e formare il personale dell’Autorità e degli Stati in via di sviluppo;
- e)
- permettere all’Impresa di intraprendere effettivamente l’estrazione mineraria dal fondo marino contemporaneamente ai soggetti menzionati all’articolo 153 numero 2 lettera b); e
- f)
- evitare che, per effetto degli incentivi finanziari forniti ai contraenti in virtù del numero 14, o delle clausole contrattuali che siano state oggetto di revisione ai sensi dell’articolo 19 del presente allegato, oppure delle disposizioni dell’articolo 11 del presente allegato relative ad azioni in compartecipazione, i contraenti siano sovvenzionati in modo tale da trovarsi in condizioni artificialmente vantaggiose e concorrenziali rispetto alle estrazioni minerarie terrestri.
2. Deve essere applicata, per le spese amministrative di esame delle richieste di approvazione dei programmi di lavoro redatti in forma di contratto, un’imposta fissata in dollari statunitensi 500 000 per richiesta. Tale importo viene riesaminato periodicamente dal Consiglio, al fine di verificare che copra le spese amministrative effettive. Se le spese effettivamente affrontate dall’Autorità per esaminare una richiesta sono inferiori all’importo dell’imposta, l’Autorità rimborserà la differenza al richiedente.
3. Il contraente deve pagare un’imposta annua fissa di un milione di dollari statunitensi, a partire dalla data di entrata in vigore del contratto. Se la data approvata di inizio della produzione commerciale viene posticipata a causa di un ritardo della necessaria autorizzazione a produrre conformemente all’articolo 151, il contraente viene esonerato dal pagamento della frazione d’imposta corrispondente alla durata del rinvio. Dalla data di inizio della produzione commerciale il contraente deve pagare la più onerosa tra la tassa sulla produzione e l’imposta annua fissa.
4. Entro un anno dalla data d’inizio della produzione commerciale, conformemente al numero 3, il contraente verserà il suo contributo finanziario all’Autorità scegliendo tra:
- a)
- il solo il pagamento di una tassa sulla produzione; oppure
- b)
- il pagamento di una tassa sulla produzione combinata con una quota dei profitti netti.
- 5.
- a) Se il contraente sceglie di versare il suo contributo finanziario all’Autorità pagando solamente una tassa sulla produzione, questa corrisponde a una percentuale del valore commerciale dei metalli lavorati che si ottengono dai noduli polimetallici estratti dall’area coperta dal contratto. Tale percentuale viene calcolata come segue:
- i)
- 5 % dal 1° al 10° anno di produzione commerciale;
- ii)
- 12 % dall’11° anno alla conclusione della produzione commerciale.
- b)
- Il valore commerciale di cui sopra viene calcolato moltiplicando la quantità di metalli lavorati ottenuti dai noduli polimetallici estratti nell’area coperta dal contratto per il prezzo medio di tali metalli nel corso dell’esercizio contabile pertinente, quale è definito ai numeri 7 e 8.
6. Se il contraente preferisce versare il suo contributo finanziario all’Autorità pagando una tassa sulla produzione combinata con una quota dei profitti netti, l’importo da pagare viene calcolato come segue:
- a)
- la tassa sulla produzione corrisponde a una percentuale del valore di mercato, calcolato conformemente alla lettera b), dei metalli lavorati ottenuti dai noduli polimetallici estratti nell’area coperta dal contratto. Tale percentuale è pari a:
- i)
- 2 % per il primo periodo di produzione commerciale;
- ii)
- 4 % per il secondo periodo di produzione commerciale.
- Se, nel corso del secondo periodo di produzione commerciale, quale è definito alla lettera d), il rendimento dell’investimento per un qualunque esercizio contabile, quale è definito alla lettera m), scende al di sotto del 15 % per effetto del pagamento della tassa sulla produzione al 4 %, la tassa sulla produzione per quell’esercizio contabile viene fissata al 2 % invece che al 4 %.
- b)
- Il valore di mercato di cui sopra viene calcolato moltiplicando la quantità di metalli lavorati prodotti dai noduli polimetallici estratti nell’area coperta dal contratto, per il prezzo medio di tali metalli nell’esercizio contabile pertinente, quale è definito ai numeri 7 e 8.
- c) i) La quota di profitti netti spettante all’Autorità viene prelevata dalla parte di profitti netti del contraente imputabili all’estrazione delle risorse nell’area coperta dal contratto, d’ora in avanti definiti «profitti netti imputabili».
- ii)
- La quota spettante all’Autorità dei profitti netti imputabili viene calcolata secondo lo schema progressivo seguente:
Parte di profitti netti imputabili | Primo periodo di produzione commerciale | Secondo periodo di produzione commerciale |
Quota corrispondente a un rendimento dell’investimento superiore allo 0 % ma inferiore al 10 % | 35 % | 40 % |
Quota corrispondente a un rendimento dell’investimento pari o superiore al 10 % ma inferiore al 20 % | 42,5 % | 50 % |
Quota superiore a un rendimento dell’investimento pari o superiore al 20 % | 50 % | 70 % |
- d) i) Il primo periodo della produzione commerciale menzionato alle lettere a) e c) inizia con il primo esercizio contabile della produzione commerciale e termina con l’esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo del contraente, maggiorati degli interessi applicati alla porzione di essi che non è stata ammortizzata, sono stati interamente coperti dalle eccedenze di cassa, come segue:
- per il primo esercizio contabile nel quale si affrontano costi di sviluppo, quelli non ammortizzati sono pari ai costi di sviluppo decurtati delle eccedenze di cassa per quell’esercizio contabile. Per ogni esercizio finanziario successivo, i costi di sviluppo non ammortizzati sono uguali ai costi di sviluppo relativi all’esercizio contabile precedente, maggiorati dell’interesse annuo del 10 %, e dei costi di sviluppo affrontati nell’esercizio contabile in corso, al netto delle eccedenze di cassa per l’esercizio contabile in corso. L’esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo non ammortizzati sono pari a zero è il primo esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo del contraente e relativi interessi per la quota non ammortizzata, sono interamente coperti dalle eccedenze di cassa. Le eccedenze di cassa del contraente per qualunque esercizio contabile corrispondono al ricavato lordo, detratti i costi operativi e i pagamenti corrisposti all’Autorità conformemente alla lettera c).
- ii)
- Il secondo periodo di produzione commerciale comincia nell’esercizio finanziario successivo alla conclusione del primo periodo di produzione commerciale e continua fino alla fine del contratto.
- e)
- Si intendono per «profitti netti imputabili» i profitti netti del contraente moltiplicati per il rapporto tra i costi di sviluppo legati all’estrazione e i costi di sviluppo del contraente. Se l’attività del contraente consiste nell’estrazione e nel trasporto di noduli polimetallici e nella produzione principalmente rivolta a tre metalli trattati, ovvero cobalto, rame e nickel, l’importo dei «profitti netti imputabili» del contraente non può essere inferiore al 25 % dei suoi profitti netti. Subordinatamente alla lettera n), in tutti gli altri casi, ivi inclusi i casi in cui il contraente è impegnato nell’estrazione e nel trasporto di noduli polimetallici e nella produzione principalmente rivolta a quattro metalli trattati, ovvero cobalto, rame, manganese e nickel, l’Autorità può stabilire, nelle sue norme, regolamenti e procedure, quote opportune applicando la stessa proporzione usata per stabilire la quota del 25 % nel caso di tre metalli.
- f)
- Si intendono per «profitti netti del contraente» i suoi ricavi lordi detratti i costi operativi e l’ammortamento dei costi di sviluppo, come previsto alla lettera j).
- g) i) Se il contraente svolge attività di estrazione e trasporto di noduli polimetallici e di produzione di metalli lavorati, si intendono per «ricavi lordi del contraente» i ricavi lordi derivati dalla vendita dei metalli lavorati e ogni altra entrata che possa essere ragionevolmente attribuita alle operazioni effettuate a norma di contratto conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell’Autorità.
- ii)
- In tutti i casi diversi da quelli specificati alle lettere g), i) e n) punto iii), si intendono per «ricavi lordi del contraente» i ricavi lordi derivati dalla vendita di metalli semilavorati ottenuti da noduli polimetallici estratti dall’area prevista dal contratto, e ogni altra entrata che possa essere ragionevolmente attribuita alle operazioni effettuate a norma di contratto, conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell’Autorità.
- h)
- Si intendono per «costi di sviluppo del contraente»:
- i)
- tutte le spese affrontate prima dell’inizio della produzione commerciale, che siano direttamente connesse con lo sviluppo della capacità produttiva dell’area coperta dal contratto e con le attività connesse con le operazioni previste dal contratto in tutti i casi eccettuati quelli specificati alla lettera n), conformemente ai criteri contabili generalmente riconosciuti, ivi compresi, tra l’altro, il costo dei macchinari, delle apparecchiature, delle navi e degli stabilimenti di lavorazione; i costi di costruzione; il prezzo d’acquisto degli edifici, dei terreni e delle strade; i costi di prospezione e di esplorazione dell’area prevista dal contratto, di ricerca e sviluppo; il costo degli interessi, degli eventuali affitti, licenze e imposte; e
- ii)
- le spese simili a quelle esposte al punto i) di cui sopra verificatesi in conseguenza dell’inizio della produzione commerciale e necessarie per eseguire il programma di lavoro, con l’eccezione di quelle imputabili ai costi operativi.
- i)
- Le entrate derivate dall’alienazione di beni e il valore di mercato dei beni che non sono più necessari per effettuare le operazioni previste dal contratto ma non vengono venduti, sono detratte dai costi di sviluppo del contraente nel corso dell’esercizio contabile pertinente. Quando tali detrazioni eccedono i costi di sviluppo, l’eccedenza viene aggiunta ai proventi lordi.
- j)
- I costi di sviluppo del contraente affrontati prima dell’inizio della produzione commerciale, di cui alle lettere h), i) e n) punto iv), vengono ammortizzati in dieci annualità uguali a partire dalla data di inizio della produzione commerciale. I costi di sviluppo del contraente affrontati successivamente all’inizio della produzione commerciale, di cui alle lettere h), ii) e n) punto iv), vengono ammortizzati in dieci annualità uguali, o numero inferiore di annualità, al fine di assicurarne il completo ammortamento entro la data di scadenza del contratto.
- k)
- Si intendono per «costi operativi del contraente» tutte le spese affrontate dopo l’inizio della produzione commerciale per lo sfruttamento della capacità produttiva dell’area coperta dal contratto e per le attività connesse, relativamente alle operazioni previste dal contratto, conformemente ai criteri contabili generalmente riconosciuti, ivi inclusi, tra l’altro, l’imposta fissa annua o la tassa sulla produzione, scegliendo tra le due la più elevata, i costi relativi a salari, stipendi, compensi accessori, materiali, servizi, spese di trasporto, di lavorazione e di commercializzazione, interessi, servizi pubblici, protezione dell’ambiente marino, costi generali e amministrativi espressamente connessi alle operazioni previste dal contratto, e qualsiasi perdita operativa netta riportata a nuovo o imputata retroattivamente, come specificato di seguito. Le perdite operative nette possono essere riportate a nuovo per due anni consecutivi, eccettuati gli ultimi due anni del contratto, nel qual caso esse possono essere imputate retroattivamente ai due ultimi anni precedenti.
- l)
- Se il contraente effettua l’estrazione, il trasporto dei noduli polimetallici e la produzione di metalli lavorati e semilavorati, si intende per «costi di sviluppo dell’estrazione» la porzione dei costi di sviluppo del contraente direttamente correlata all’estrazione delle risorse dell’area coperta dal contratto, conformemente ai criteri contabili generalmente accettati e alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell’Autorità, ivi inclusi, tra l’altro, l’imposta sulla presentazione della domanda, l’imposta fissa annua e, se del caso, i costi di prospezione ed esplorazione dell’area coperta dal contratto e una quota dei costi di ricerca e di sviluppo.
- m)
- Si intende per «rendimento dell’investimento» di un qualunque esercizio contabile il rapporto tra i profitti netti imputabili di quell’esercizio e i costi di sviluppo legati all’estrazione. Ai fini del calcolo di tale rapporto, i costi di sviluppo dell’estrazione includono le spese per l’acquisto o la sostituzione delle attrezzature utilizzate per l’estrazione, detratto il costo iniziale delle attrezzature sostituite.
- n)
- Se il contraente si dedica esclusivamente all’estrazione:
- i)
- si intende per «profitti netti imputabili» la totalità dei profitti netti del contraente;
- ii)
- la definizione «profitti netti del contraente» ha il significato espresso alla lettera f);
- iii)
- si intende per «proventi lordi del contraente» il ricavato lordo della vendita dei noduli polimetallici e ogni altro provento che possa essere ragionevolmente attribuito ad operazioni previste dal contratto conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell’Autorità;
- iv)
- Si intendono per «costi di sviluppo del contraente» tutte le spese affrontate prima dell’inizio della produzione commerciale, come indicato alla lettera h) punto i), e tutte le spese affrontate successivamente all’inizio della produzione commerciale, come specificato alla lettera h) punto ii), che siano direttamente correlate all’estrazione delle risorse dell’area coperta dal contratto, conformemente ai criteri contabili generalmente accettati;
- v)
- si intendono per «costi operativi del contraente» i costi, tra quelli indicati alla lettera k), che siano direttamente correlati all’estrazione delle risorse dell’area coperta dal contratto conformemente ai principi contabili generalmente accettati;
- vi)
- si intende per «rendimento dell’investimento» in un qualunque esercizio contabile, il rapporto tra i profitti netti del contraente in quell’esercizio e i suoi costi di sviluppo. Ai fini del calcolo di tale rapporto, i costi di sviluppo del contraente includono le spese per l’acquisto o la sostituzione dell’attrezzatura, detratto il costo iniziale delle attrezzature sostituite.
- o)
- I costi di cui alle lettere h), k), l) e n), relativi agli interessi pagati dal contraente, vengono autorizzati nella misura in cui, in ogni circostanza, l’Autorità consideri ragionevole, conformemente all’articolo 4 numero 1 del presente allegato, il rapporto tra indebitamento e capitale nonché i tassi di interesse, tenuto conto della prassi commerciale corrente.
- p)
- I costi di cui alla presente lettera non comprendono le somme pagate a titolo di imposta sul reddito societario o tasse analoghe applicate dagli Stati in relazione alle operazioni del contraente.
- 7.
- a) I «metalli lavorati» menzionati ai numeri 5 e 6 sono i metalli nella forma più elementare nella quale vengono usualmente commerciati sui mercati finali internazionali. A questo fine l’Autorità deve specificare, nelle sue norme, regolamenti e procedure finanziarie, quali sono i competenti mercati finali internazionali. Per quanto riguarda metalli con commerciati su tali mercati, si intendono per «metalli lavorati» i metalli nella forma più elementare nella quale essi sono usualmente commerciati nell’ambito di transazioni conformi ai principi dell’impresa indipendente.
- b)
- Se l’Autorità non è in grado di determinare in altro modo la quantità di metalli lavorati ricavati dai noduli polimetallici estratti dall’area coperta dal contratto di cui ai numeri 5 lettera b) e 6 lettera b), tale quantità viene determinata in base al contenuto metallico dei noduli, al coefficiente di rendimento della lavorazione e agli altri fattori pertinenti, conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell’Autorità e ai criteri contabili generalmente accettati.
8. Se un mercato finale internazionale offre un meccanismo adeguato di determinazione del prezzo dei metalli lavorati, dei noduli polimetallici e dei metalli semilavorati ricavati dai noduli, verrà adottato il prezzo medio di quel mercato. In tutti gli altri casi l’Autorità stabilisce per essi un prezzo equo, conformemente al numero 9, dopo aver consultato il contraente.
- 9.
- a) Tutti i costi, le spese e i profitti e proventi, nonché i prezzi e i valori menzionati nel presente articolo debbono scaturire da transazioni conformi al mercato libero o all’impresa indipendente. Se ciò non si può verificare, essi vengono determinati dall’Autorità, dopo consultazioni con il contraente, come se fossero il risultato di transazioni conformi ai criteri del mercato libero o dell’impresa indipendente, tenendo conto di transazioni analoghe in altri mercati.
- b)
- Al fine di assicurare il rispetto e l’applicazione delle disposizioni del presente numero, l’Autorità si attiene ai principi e all’interpretazione adottati, per le transazioni conformi ai criteri dell’impresa indipendente, dalla Commissione per le Società Transnazionali delle Nazioni Unite, dal Gruppo di Esperti sulle Convenzioni Fiscali tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo e da altre organizzazioni internazionali, e specifica, nelle sue norme, regolamenti e procedure, norme e procedure contabili uniformi e accettabili a livello internazionale, nonché i criteri di scelta in base ai quali il contraente seleziona revisori contabili indipendenti che siano accetti all’Autorità, al fine di effettuare le verifiche conformi a tali norme, regolamenti e procedure.
10. Il contraente fornisce ai revisori, conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell’Autorità, i dati finanziari necessari per garantire il rispetto del presente articolo.
11. Tutti i costi, le spese e i profitti e proventi nonché tutti i prezzi e valori menzionati nel presente articolo, vengono determinati conformemente ai criteri contabili generalmente accettati e alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell’Autorità.
12. I pagamenti a favore dell’Autorità conformemente ai numeri 5 e 6 vengono effettuati in valute liberamente utilizzabili o in valute liberamente disponibili ed effettivamente adoperabili sui principali mercati stranieri di scambio oppure, a scelta del contraente, sotto forma dell’equivalente quantità di metalli lavorati, al valore di mercato. Tale valore viene calcolato conformemente al numero 5 lettera b). Le valute liberamente utilizzabili e le valute liberamente disponibili ed effettivamente adoperabili sui principali mercati stranieri di scambio debbono essere definite nelle norme, regolamenti e procedure dell’Autorità, conformemente alla prassi monetaria internazionale prevalente.
13 Tutti gli obblighi finanziari del contraente verso l’Autorità, nonché tutte le imposte, i costi, le spese e i profitti e i proventi menzionati nel presente articolo, debbono essere calcolati ed espressi in valori costanti rapportati ad un anno di riferimento.
14. Al fine di raggiungere gli obiettivi espressi al numero 1 l’Autorità, tenendo conto di eventuali raccomandazioni della Commissione per la Pianificazione Economica e della Commissione Legale e Tecnica, adotta norme, regolamenti e procedure che prevedono incentivi su base uniforme e non discriminatoria che consentano ai contraenti di perseguire gli obiettivi enunciati al numero 1.
15. Nell’eventualità di controversie tra l’Autorità e un contraente sull’interpretazione o sull’applicazione dei termini finanziari di un contratto, l’una o l’altra parte possono sottoporre la controversia ad arbitrato commerciale vincolante, salvo che entrambe le parti non concordino di risolvere la controversia con altri mezzi, conformemente all’articolo 188 numero 2.