0.747.305.15 Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (con allegati)

0.747.305.15 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (mit Anlagen)

Art. 238 Diritto di condurre ricerca scientifica marina

Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto di condurre ricerca scientifica marina nel rispetto dei diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito dalla presente Convenzione.

Art. 238 Recht auf wissenschaftliche Meeresforschung

Alle Staaten – ungeachtet ihrer geographischen Lage – und die zuständigen internationalen Organisationen haben das Recht, wissenschaftliche Meeresforschung zu betreiben, vorbehaltlich der in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und Pflichten anderer Staaten.

 

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