1 I battelli delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall’osservanza delle disposizioni degli articoli 37 e 38 (segnalazione della via navigabile), 54 (navigazione in prossimità della riva) e 60 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall’espletamento dei loro compiti.
2 Quando svolgono servizi di sorveglianza i battelli della polizia e dell’amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall’osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non ne risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.
Schiffsvermietungsstellen oder Schiffsliegeplätze jeder Art sowie andere ortsfeste Anlagen im Gewässer müssen von den Fahrlinien der Schiffe im regelmässigen Linienverkehr einen angemessenen Abstand von mindestens 50 m haben.
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