1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati:
2 In prossimità delle entrate dei porti e delle strettoie, nonché sulla rotta abituale dei battelli in servizio regolare di linea ed in prossimità dei relativi pontili d’approdo, la posa di reti, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo se non intralciano la navigazione.
Transporte, die Wasserverunreinigungen im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 verursachen können, sind verboten, es sei denn, dass die durch die Gemischte Kommission dafür erlassenen Vorschriften eingehalten werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.