0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 66 Pesca professionale

1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati:

di giorno mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l’altra metà è bianca;
di notte mediante fanali a luce bianca.

2 In prossimità delle entrate dei porti e delle strettoie, nonché sulla rotta abituale dei battelli in servizio regolare di linea ed in prossimità dei relativi pontili d’approdo, la posa di reti, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo se non intralciano la navigazione.

Art. 65 Transport von Gütern und Abfällen, die eine Wasserverunreinigung verursachen können

Transporte, die Wasserverunreinigungen im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 verursachen können, sind verboten, es sei denn, dass die durch die Gemischte Kommission dafür erlassenen Vorschriften eingehalten werden.

 

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