0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 55 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari

1 La pratica dello sci nautico o l’impiego di attrezzature analoghe è consentita solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.

2 Nelle zone rivierasche è vietata la pratica dello sci nautico o l’impiego di attrezzature analoghe, salvo che nei corridoi riservati per la partenza e l’arrivo ufficialmente autorizzati e negli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

3 Il conduttore del natante che effettua il traino dev’essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.

4 Il natante che effettua il traino e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell’acqua.

5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.

6 È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari).

7 Speciali deroghe potranno essere concesse dall’autorità competente.

Art. 54 Fahren in der Uferzone

1 Motorschiffe, ausgenommen Schiffe im regelmässigen Linienverkehr und Boote der Berufsfischer dürfen in der Uferzone, die sich bis zu 150 m vom Ufer erstreckt, nur fahren um an- oder abzulegen, stillzuliegen oder Engstellen zu durchfahren.

Während diesen Manövern müssen sie den kürzesten Weg nehmen und nicht schneller als 10 km/h fahren.

2 Das Fahren in Schutzzonen und Beständen von Wasserpflanzen wie Schilf, Binsen und Seerosen ist verboten.

Die Regierungen der Vertragsstaaten können eine Minimaldistanz vorschreiben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.