1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:
2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall’articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.
8 Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 23 lug./24 set. 2010, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 837).
Gegenüber nach Artikel 34 gekennzeichneten Schiffen oder Stellen an Land müssen alle Schiffe einen Abstand von mindestens 50 m halten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.