0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 4 Dovere generale di vigilanza

1 Anche in assenza di prescrizioni particolari nel presente regolamento, il conduttore deve prendere tutte le misure di precauzione che sono richieste dal dovere generale di vigilanza e dalle regole della pratica corrente, al fine di evitare:

a.
di mettere in pericolo o di molestare le persone;
b.
di causare danni ad altri natanti, alle proprietà altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
c.
di intralciare la navigazione o la pesca;
d.
di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.

2 Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e deve adattare la rotta alle condizioni locali.

Art. 3 Pflichten der Besatzung und der übrigen Personen an Bord

1 Die Mitglieder der Besatzung haben die Anweisungen zu befolgen, die der Schiffsführer im Rahmen seiner Obliegenheiten erteilt, und zur Einhaltung dieses Reglements beizutragen.

2 Alle Personen an Bord haben die Anweisungen zu befolgen, die ihnen der Schiffsführer im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt und der Ordnung an Bord erteilt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.