0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 26 Segnali dei battelli a motore durante la navigazione notturna

1 I battelli a motore devono portare:

a.
un fanale di via a luce forte di color bianco, visibile solo sopra un arco di orizzonte di 225°, fissato in modo da proiettare la sua luce per 112° 30’ da ciascun lato del battello (cioè dalla prora fino a 22° 30’ a poppavia del traverso di ciascun lato) e sistemato sul piano longitudinale, nella metà avanti del battello ad un’altezza di almeno 3 m sulla linea di galleggiamento di massima immersione;
b.
due fanali laterali di via a luce media, di cui quello a destra di colore verde e quello a sinistra di colore rosso. Ciascuno di essi deve essere visibile solo su di un arco di orizzonte di 112° 30’, cioè dalla prora fino a 22° 30’ a poppavia del traverso. Tali fanali devono essere sistemati alla stessa altezza e debbono trovarsi sulla stessa perpendicolare al piano longitudinale del battello. Inoltre devono essere sistemati a non meno di 1 m al disotto del fanale di via bianco di cui alla precedente lettera a. I fanali verde e rosso debbono essere schermati, quando è necessario, verso l’interno del battello in modo tale che la luce verde non possa essere scorta da sinistra e la luce rossa non possa essere scorta da destra;
c.
un fanale di poppa a luce ridotta di colore bianco, visibile solo su un arco di orizzonte di 135°, sistemato sul piano longitudinale in modo che proietti la sua luce per 67° 30’ a destra e per 67° 30’ a sinistra. Qualora ciò non sia possibile in relazione alle particolari sistemazioni del ponte, potrà essere collocato fuori dello stesso piano.

2 Sulle imbarcazioni a propulsione meccanica di lunghezza inferiore ai 15 m sono pure autorizzati:

a.
fanali a luce media al posto di fanali a luce forte;
b.
un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’imbarcazione, invece del fanale di prua e di quello di poppa;
c.
la distanza dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere almeno di 0,5 m;
d.
inoltre, se la potenza di propulsione è inferiore a 6 kW le imbarcazioni possono portare un unico fanale a luce ridotta di colore bianco visibile su tutto l’arco d’orizzonte.

Art. 25 Lampen und Scheinwerfer

Lampen und Scheinwerfer dürfen nicht so verwendet werden, dass sie:

a.
mit den vorgeschriebenen Lichtern verwechselt werden können;
b.
blenden und dadurch die Schifffahrt gefährden oder behindern.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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