0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)
0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)
Art. 26 Segnali dei battelli a motore durante la navigazione notturna
1 I battelli a motore devono portare:
- a.
- un fanale di via a luce forte di color bianco, visibile solo sopra un arco di orizzonte di 225°, fissato in modo da proiettare la sua luce per 112° 30’ da ciascun lato del battello (cioè dalla prora fino a 22° 30’ a poppavia del traverso di ciascun lato) e sistemato sul piano longitudinale, nella metà avanti del battello ad un’altezza di almeno 3 m sulla linea di galleggiamento di massima immersione;
- b.
- due fanali laterali di via a luce media, di cui quello a destra di colore verde e quello a sinistra di colore rosso. Ciascuno di essi deve essere visibile solo su di un arco di orizzonte di 112° 30’, cioè dalla prora fino a 22° 30’ a poppavia del traverso. Tali fanali devono essere sistemati alla stessa altezza e debbono trovarsi sulla stessa perpendicolare al piano longitudinale del battello. Inoltre devono essere sistemati a non meno di 1 m al disotto del fanale di via bianco di cui alla precedente lettera a. I fanali verde e rosso debbono essere schermati, quando è necessario, verso l’interno del battello in modo tale che la luce verde non possa essere scorta da sinistra e la luce rossa non possa essere scorta da destra;
- c.
- un fanale di poppa a luce ridotta di colore bianco, visibile solo su un arco di orizzonte di 135°, sistemato sul piano longitudinale in modo che proietti la sua luce per 67° 30’ a destra e per 67° 30’ a sinistra. Qualora ciò non sia possibile in relazione alle particolari sistemazioni del ponte, potrà essere collocato fuori dello stesso piano.
2 Sulle imbarcazioni a propulsione meccanica di lunghezza inferiore ai 15 m sono pure autorizzati:
- a.
- fanali a luce media al posto di fanali a luce forte;
- b.
- un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’imbarcazione, invece del fanale di prua e di quello di poppa;
- c.
- la distanza dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere almeno di 0,5 m;
- d.
- inoltre, se la potenza di propulsione è inferiore a 6 kW le imbarcazioni possono portare un unico fanale a luce ridotta di colore bianco visibile su tutto l’arco d’orizzonte.
Art. 25 Lampen und Scheinwerfer
Lampen und Scheinwerfer dürfen nicht so verwendet werden, dass sie:
- a.
- mit den vorgeschriebenen Lichtern verwechselt werden können;
- b.
- blenden und dadurch die Schifffahrt gefährden oder behindern.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.