1 Gli Stati contraenti provvedono affinché i servizi di dogana e di polizia siano espletati in modo da consentire il normale funzionamento dei servizi regolari di linea nonché l’esercizio dell’attività di pesca.
2 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle previste da accordi internazionali in materia di controlli di dogana e di polizia.
1 Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die Zoll- und Polizeidienste den regelmässigen Linienverkehr und die Fischerei nicht beeinträchtigen.
2 Die Bestimmungen dieser Übereinkunft präjudizieren jene über zukünftige internationale Zoll- und Polizeiabkommen nicht.
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