0.747.224.32 Convenzione del 10 maggio 1879 tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea

0.747.224.32 Übereinkunft vom 10. Mai 1879 zwischen der Schweiz und dem Grossherzogtum Baden betreffend den Wasserverkehr auf dem Rhein von Neuhausen bis unterhalb Basel

Art. 2

I due Governi, ciascuno per il territorio di sua giurisdizione, emaneranno quelle disposizioni di polizia che sono necessarie per la sicurezza e l’ordine della navigazione e della flottazione.

Qualora divenisse necessario od opportuno un regolamento uniforme di queste disposizioni per la sezione del fiume tra Neuhausen e il confine svizzero‑alsaziano, le disposizioni di polizia saranno stabilite di previo comune concerto tra’ due Governi e con uniformità in tutti i punti essenziali3.

3 Vedi il R di polizia messo in vigore il 1° aprile 1976 per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden RS 0.747.224.211 e il R di fluitazione 26 giugno 1908 per il Reno svizzero-badese dalla confluenza dell’Aar sino al confine svizzero-alsaziano, sul territorio dei Cantoni di Zurigo, Argovia, Basilea Campagna e Basilea Città RS 0.747.224.322.

Art. 2

Die beiden Regierungen werden, jede für ihr Hoheitsgebiet, die zur Sicherheit und Ordnung der Schifffahrt und Flösserei erforderlichen polizeilichen Bestimmungen erlassen.

Soweit eine einheitliche Regelung dieser Bestimmungen für das Stromgebiet zwischen Neuhausen und der elsässisch-schweizerischen Landesgrenze nötig oder zweckmässig erscheint, sollen die polizeilichen Bestimmungen auf Grund vorausgegangener Verständigung beider Regierungen in allen wesentlichen Punkten gleichlautend erlassen werden.2

2 Siehe die V des EVED vom 1. April 1976 über die Inkraftsetzung der Schifffahrts- polizeiverordnung Basel-Rheinfelden (SR 747.224.211).

 

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