La Camera può impartire istruzioni di servizio al cancelliere.
Die Kammer kann dem Gerichtskanzler Weisungen für seine Amtstätigkeit erteilen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.