0.747.224.011 Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (con annessi)

0.747.224.011 Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (mit Anlagen)

lvlu2/lvlu1/chapII/Art. 201 Divieto di introduzione e di immissione

(1)  È vietato introdurre o immettere dalle imbarcazioni nella via navigabile rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione.

(2)  Se i rifiuti menzionati al paragrafo 1 sono fuoriusciti o rischiano di fuoriuscire, il conduttore deve informarne senza indugio le più vicine autorità competenti. Nel farlo, deve indicare nel modo più preciso possibile il luogo dell’accaduto, il quantitativo e il tipo di materiale fuoriuscito.

(3)  È esclusa dal divieto ai sensi del paragrafo 1 l’immissione nella via navigabile di acqua separata proveniente da imbarcazioni autorizzate all’eliminazione dell’acqua di sentina oleosa, qualora il contenuto massimo di olio residuo della fuoriuscita corrisponda sempre alle disposizioni nazionali e senza che venga diluito precedentemente.

lvlu2/lvlu1/chapII/Art. 201 Verbot der Einbringung und Einleitung

(1)  Es ist verboten, von Fahrzeugen aus öl- und fetthaltige Schiffsbetriebsabfälle in die Wasserstrasse einzubringen oder einzuleiten.

(2)  Sind die in Absatz 1 genannten Abfälle freigeworden oder drohen sie freizuwerden, muss der Schiffsführer unverzüglich die nächste zuständige Behörde darüber unterrichten. Dabei hat er den Ort des Vorfalls sowie Menge und Art des Stoffes so genau wie möglich anzugeben.

(3)  Von dem Verbot nach Absatz 1 ist die Einleitung von separiertem Wasser aus zugelassenen Bilgenentölungsbooten in die Wasserstrasse ausgenommen, wenn der maximale Restölgehalt des Auslaufs ständig und ohne vorherige Verdünnung den nationalen Bestimmungen entspricht.

 

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