Per le imbarcazioni giusta l’articolo 9.01 paragrafo 3 per le quali il rispetto del divieto d’immissione per le acque di scarico domestiche è di difficile attuazione pratica o causerebbe costi sproporzionatamente elevati, gli Stati parte possono concordare una procedura adeguata per eccezioni e stabilire le condizioni alle quali tali eccezioni si possono considerare equivalenti.
Die Vertragsstaaten können für Schiffe nach Artikel 9.01 Absatz 3, für die die Einhaltung des Einleiteverbotes für häusliches Abwasser praktisch schwer durchführbar ist oder unzumutbar hohe Kosten verursacht, ein geeignetes Verfahren für Ausnahmemöglichkeiten vereinbaren und die Bedingungen festlegen, unter denen diese Ausnahmen als gleichwertig angesehen werden können.
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