1 È vietato utilizzare segnali dell’idrovia allo scopo di ormeggiare o di tonneggiare; è vietato modificare, danneggiare, levare o rendere inutilizzabili i segnali.
2 Chi danneggia un segnale o un gavitello deve informarne senza indugio gli agenti della polizia della navigazione.
3 In generale ogni conduttore ha il dovere d’informare le autorità competenti più vicine qualora costati un cambiamento della segnaletica provocato da un incidente o in altro modo (spegnimento di un fuoco, spostamento di una boa, distruzione di un segnale, ecc.).
1 Es ist verboten, Schifffahrtszeichen zum Festmachen oder Verholen zu benützen, sie zu verändern, zu beschädigen, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen.
2 Wer ein Schifffahrtszeichen oder eine Bake beschädigt, hat unverzüglich die Schifffahrtspolizei zu benachrichtigen.
3 Jeder Schiffsführer hat die nächste zuständige Behörde zu benachrichtigen, wenn er zufällig oder durch Unfälle verursachte Veränderungen an den Schifffahrtszeichen (Verlöschen eines Lichtes, Verschieben einer Boje, Beseitigung eines Schifffahrtszeichens usw.) bemerkt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.