1 I mezzi di salvataggio gonfiabili a bordo di una nave passeggeri devono essere approvati dall’autorità competente nel luogo di stazionamento della nave.
2 In aggiunta alle prescrizioni nazionali vigenti nel luogo di stazionamento della nave passeggeri, i mezzi di salvataggio collettivi devono:
3 I mezzi di salvataggio collettivi pneumatici a bordo delle navi passeggeri devono inoltre:
86 Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).
1 Die Sammelrettungsmittel an Bord eines Fahrgastschiffes müssen von der am Schiffsstandort zuständigen Behörde genehmigt werden.
2 Zusätzlich zu den nationalen, am Standort eines Fahrgastschiffes geltenden Vorschriften, müssen die Sammelrettungsmittel:
3 Die aufblasbaren Sammelrettungsmittel an Bord von Fahrgastschiffen müssen zudem:
86 Eingefügt durch Ziff. I der Änd. des R vom 27. Febr. 2019, in Kraft getreten am 1. Juni 2019 (AS 2019 1835).
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