1 Gli impianti d’approdo per le navi destinate al trasporto dei passeggeri portano uno o più fuochi rossi fissi.
2 Inoltre gli impianti d’approdo riservati alle navi in servizio regolare portano una o più tavole di divieto di ormeggio illuminate.
1 Die Landestellen für Fahrgastschiffe müssen ein oder mehrere feste rote Lichter führen.
2 Ausserdem sind auf den für die Kursschiffe reservierten Landestellen eine oder mehrere beleuchtete Tafeln aufgestellt, die das Festmachen verbieten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.