1. Gli accessi ai porti e le vicinanze degli impianti d’approdo devono essere lasciati liberi.
2. Non deve esserci ostacolo alcuno per la nave che approda.
3. È proibito l’approdo di altre navi agli impianti d’approdo riservati alle navi in servizio regolare e segnalati come tali.
1. Die Zugänge zu den Häfen und die Umgebung von Landestellen sind freizuhalten.
2. Das Landen der Schiffe darf nicht behindert werden.
3. An Landestellen des öffentlichen Schiffsverkehrs, die entsprechend signalisiert sind, dürfen andere Schiffe nicht anlegen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.