0.747.205 Convenzione del 15 marzo 1960 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna

0.747.205 Übereinkommen vom 15. März 1960 zur Vereinheitlichung einzelner Regeln über den Zusammenstoss von Binnenschiffen

Art. 13

Se dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero delle Parti contraenti si trova, per effetto delle disdette, ridotto a meno di cinque, la presente Convenzione cessa di essere in vigore a contare dalla data in cui ha effetto l’ultima di tali disdette.

Art. 13

Sinkt durch Kündigung die Zahl der Vertragsparteien nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens auf weniger als fünf, so tritt das Übereinkommen mit dem Tage ausser Kraft, an dem die letzte dieser Kündigungen wirksam wird.

 

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