§ 1 La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
- a)
- luogo e data della sua compilazione;
- b)
- nome e indirizzo dello speditore;
- c)
- nome e indirizzo del trasportatore che ha concluso il contratto di trasporto;
- d)
- nome e indirizzo di colui al quale la merce è effettivamente consegnata se non si tratta del trasportatore di cui alla lettera c);
- e)
- luogo e data dell’assunzione in carico della merce;
- f)
- luogo di consegna;
- g)
- nome e indirizzo del destinatario;
- h)
- denominazione della natura della merce e delle modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione prevista dal Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID);
- i)
- il numero di colli e i segni e numeri particolari necessari per identificare le spedizioni in piccole partite;
- j)
- il numero del vagone, nel caso di trasporto per carri completi;
- k)
- il numero del veicolo ferroviario viaggiante sulle proprie ruote se è consegnato al trasporto in quanto merce;
- l)
- inoltre, in caso di unità di trasporto intermodale, la categoria, il numero o altre caratteristiche necessarie per la loro identificazione;
- m)
- la massa lorda della merce o la quantità della merce espressa sotto altre forme;
- n)
- l’enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative, allegati alla lettera di vettura o custoditi a disposizione del trasportatore presso un’autorità debitamente designata o presso un organo designato nel contratto;
- o)
- le spese inerenti al trasporto (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese che possono intervenire dalla stipula del contratto fino alla riconsegna), nella misura in cui debbono essere pagate dal destinatario, o ogni altra indicazione che le spese sono a carico del destinatario;
- p)
- l’indicazione che il trasporto è sottoposto, nonostante ogni clausola contraria, alle presenti Regole uniformi.
§ 2 Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:
- a)
- in caso di trasporto ad opera di trasportatori successivi, il nome del trasportatore che deve consegnare la merce, quando questi abbia dato il proprio consenso all’iscrizione sulla lettera di vettura;
- b)
- le spese di cui lo speditore si fa carico;
- c)
- l’ammontare del rimborso da riscuotere al momento della riconsegna della merce;
- d)
- il valore dichiarato della merce e l’ammontare che rappresenta l’interesse speciale alla riconsegna;
- e)
- il termine concordato entro il quale il trasporto deve essere effettuato;
- f)
- l’itinerario concordato;
- g)
- una lista dei documenti non menzionati al paragrafo 1 lettera n) consegnati al trasportatore;
- h)
- le iscrizioni dello speditore concernenti il numero e la designazione dei sigilli che egli ha apposto sul vagone.
§ 3 Le parti del contratto di trasporto possono riportare sulla lettera di vettura ogni altra indicazione che riterranno utile.