§ 1 Nell’interpretazione e nell’applicazione della Convenzione, si terrà conto del suo carattere di diritto internazionale e della necessità di favorire l’uniformità.
§ 2 In mancanza di disposizioni nella Convenzione, è applicabile il diritto nazionale.
§ 3 Per diritto nazionale s’intende il diritto dello Stato in cui l’avente diritto fa valere i propri diritti, incluse le regole relative al conflitto di leggi.
§ 1 Bei Auslegung und Anwendung des Übereinkommens ist seinem Charakter als internationalem Recht und der Notwendigkeit, die Einheitlichkeit zu fördern, Rechnung zu tragen.
§ 2 Soweit im Übereinkommen keine Bestimmungen getroffen sind, gilt Landesrecht.
§ 3 Unter Landesrecht versteht man das Recht des Staates, in dem der Berechtigte seinen Anspruch geltend macht, einschliesslich der Kollisionsnormen.
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