§ 1. La giurisdizione competente in via esclusiva per tutte le azioni di regresso è quella ove ha sede la ferrovia contro cui sono proposte tali azioni.
§ 2. Se l’azione deve essere intentata contro più ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti in virtù del § 1, quello davanti il quale vuole proporre la sua domanda.
§ 1. Das Gericht des Sitzes der Eisenbahn, gegen die der Rückgriff genommen wird, ist für solche Klagen ausschliesslich zuständig.
§ 2. Ist die Klage gegen mehrere Eisenbahnen zu erheben, so hat die klagende Eisenbahn die Wahl unter den gemäss § 1 zuständigen Gerichten.
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