0.742.403.1 Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF 1980) (con Protocollo e appendici)

0.742.403.1 Übereinkommen vom 9. Mai 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF 1980) (mit Prot. und Anhängen)

lvlII/lvlu1/titII/Art. 17 Assegno e spese anticipate

§ 1.  Il mittente può gravare la merce di assegno fino a concorrenza del suo valore al momento dell’accettazione alla stazione mittente. L’importo dell’assegno deve essere indicato nella valuta del paese di partenza; le tariffe possono prevedere delle eccezioni.

§ 2.  La ferrovia non è tenuta a pagare l’assegno se non in quanto l’importo sia stato versato dal destinatario. Questo importo deve essere messo a disposizione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di detto versamento; sono dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all’anno dalla scadenza di detto termine.

§ 3.  Se la merce è stata riconsegnata, in tutto o in parte, al destinatario senza il preventivo incasso dell’assegno, la ferrovia deve risarcire il mittente del danno fino a concorrenza dell’importo dell’assegno, salvo rivalsa verso il destinatario.

§ 4.  La spedizione contro assegno dà luogo alla riscossione di una tassa fissata dalle tariffe; detta tassa è dovuta anche se l’assegno è annullato o ridotto in conseguenza di una modificazione del contratto di trasporto conformemente all’articolo 30, § 1.

§ 5.  Le spese anticipate sono ammesse soltanto in base alle disposizioni vigenti presso la stazione di partenza.

§ 6.  L’importo dell’assegno e quello delle spese anticipate devono essere iscritte in cifre sulla lettera di vettura.

§ 7.  Se l’importo delle spese che il mittente prende a suo carico non può essere fissato esattamente al momento della consegna al trasporto, tali spese sono iscritte in un bollettino di affrancazione, che deve formare oggetto di una regolarizzazione contabile con il mittente entro un massimo di trenta giorni dalla scadenza del termine di resa. La ferrovia può esigere a titolo di garanzia il deposito contro ricevuta di una somma rappresentante approssimativamente le spese. Un conto dettagliato delle spese compilato in base alle indicazioni del bollettino di affrancazione è rilasciato al mittente contro restituzione della ricevuta.

§ 8.  La stazione mittente deve specificare, nella lettera di vettura e nel duplicato, le spese riscosse in affrancato, a meno che le prescrizioni in vigore nella stazione suddetta non dispongano che tali spese devono essere specificate soltanto nel duplicato. Nel caso previsto al § 7, tali spese non devono essere specificate né nella lettera di vettura, né nel duplicato.

annexII/Art. 17 Nachnahme und Barvorschuss

§ 1.  Der Absender kann das Gut bis zur Höhe seines Wertes zum Zeitpunkt der Annahme auf dem Versandbahnhof mit Nachnahme belasten. Der Nachnahmebetrag muss in der Währung des Versandlandes ausgedrückt werden; die Tarife können Ausnahmen vorsehen.

§ 2.  Die Eisenbahn ist nur verpflichtet, die Nachnahme auszuzahlen, wenn der Betrag vom Empfänger eingezahlt ist. Dieser Betrag ist innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach der Einzahlung zur Verfügung zu stellen; nach Ablauf dieser Frist ist er mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen.

§ 3.  Ist das Gut dem Empfänger ohne vorherige Einziehung der Nachnahme ganz oder zum Teil abgeliefert worden, so hat die Eisenbahn dem Absender den Schaden bis zum Betrag der Nachnahme zu ersetzen, vorbehaltlich eines Rückgriffes gegen den Empfänger.

§ 4.  Für die Nachnahmesendung wird die in den Tarifen festgelegte Gebühr erhoben; diese Gebühr ist auch zu zahlen, wenn die Nachnahme durch eine Abänderung des Frachtvertrages gemäss Artikel 30 § 1 aufgehoben oder herabgesetzt wird.

§ 5.  Barvorschüsse sind nur in Anwendung der für den Versandbahnhof geltenden Vorschriften zugelassen.

§ 6.  Der Betrag der Nachnahme und der Betrag des Barvorschusses muss im Frachtbrief in Ziffern angegeben werden.

 

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