Gli oggetti che entrano nella Svizzera colla ferrovia badese, o che dalla Svizzera vanno a stazioni badesi, sul territorio svizzero non saranno sottoposti ad alcuna tassa di pontenaggio, pedaggio, deposito12, od altra qualunque superiore a quella cui sottostanno gli oggetti importati od esportati per un’altra ferrovia o strada nella Svizzera.
12 Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicata nella RU.
Gegenstände, welche auf der badischen Eisenbahn in die Schweiz eingehen oder aus der Schweiz auf badische Bahnhöfe verbracht werden, unterliegen auf schweizerischem Gebiet keiner höhern Belastung an Brückengeld, Pflastergeld, Kaufhausgebühren und irgendwelchen sonstigen Abgaben als Gegenstände, welche auf irgendeiner andern Eisenbahn oder Strasse in der Schweiz aus‑ und eingehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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