0.742.140.24 Convenzione del 19 febbraio 1906 fra l'Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato e l'Amministrazione delle Ferrovie federali svizzere per l'esercizio del tronco di strada ferrata dalla stazione internazionale di Domodossola allo scambio di entrata lato nord, della stazione di Iselle

0.742.140.24 Übereinkommen vom 19. Februar 1906 zwischen der Verwaltung der Italienischen Staatsbahnen und der Verwaltung der Schweizerischen Bundesbahnen betreffend den Betrieb der Bahnstrecke vom internationalen Bahnhof Domodossola bis zur nördlichen Einfahrtsweiche der Station Iselle

Art. 8 Treni di soccorso

Quando sul tronco Domodossola–Iselle si verificassero degli accidenti e ne derivassero delle interruzioni d’esercizio, e nella stazione di Domodossola, eccezionalmente, non fosse disponibile il materiale di riserva e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere, le Ferrovie italiane dello Stato, dietro richiesta che ne venisse fatta dal personale ferroviario svizzero al capostazione di Domodossola, metteranno a disposizione delle Ferrovie federali, locomotive, ed eventualmente anche personale di soccorso, che si trovassero disponibili nella stazione predetta. Le macchine di soccorso saranno servite dal personale ferroviario italiano, sotto la sorveglianza di una scorta delle Ferrovie federali svizzere e, quando ciò non fosse possibile, sotto la direzione di un agente della stazione di Domodossola, che abbia conoscenza dei regolamenti svizzeri.

Per siffatte prestazioni le Ferrovie federali svizzere rimborseranno alle Ferrovie italiane dello Stato le spese da queste incontrate, con le riserve portate dagli art. 20 e 21 seguenti.

Art. 8 Hilfszüge

Wenn sich auf der Strecke Domodossola–Iselle Unfälle ereignen und daraus Betriebsunterbrechungen entstehen sollten und im Bahnhof Domodossola ausnahmsweise kein Reserve- und Hilfsmaterial der SBB vorhanden wäre, werden die FS, auf vom Personal der SBB an den Bahnhofvorstand in Domodossola gelichtetes Ersuchen, den SBB die Lokomotiven und nötigenfalls auch das Hilfspersonal zur Verfügung stellen, soweit solches auf dem genannten Bahnhof vorhanden ist. Die Hilfslokomotiven werden von italienischem Personal, unter Aufsicht von Beamten der SBB, geführt und, falls dies nicht möglich wäre, unter der Leitung eines mit den schweizerischen Reglementen vertrauten Beamten des Bahnhofes Domodossola.

Für solche Hilfeleistungen vergüten die SBB den FS unter Vorbehalt der Artikel 20 und 21 die hieraus entstehenden Kosten.

 

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