0.742.140.14 Accordo dell'11 maggio 1982 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana riguardante il finanziamento della costruzione della seconda galleria del Monte Olimpino tra Chiasso e Albate- Camerlata

0.742.140.14 Abkommen vom 11. Mai 1982 zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Finanzierung des Baues des zweiten Monte-Olimpino-Tunnels zwischen Chiasso und Albate-Camerlata

Art. 7

Il presente Accordo entrerà in vigore allorché entrambi i Governi si saranno reciprocamente comunicati l’avvenuto adempimento delle procedure previste dalle rispettive leggi nazionali per la sua messa in vigore.

Art. 7

Dieses Abkommen tritt in Kraft, sobald die beiden Regierungen sich gegenseitig über den Vollzug der in ihrem Landesrecht vorgesehenen Verfahren für seine Inkraftsetzung unterrichtet haben.

 

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