0.742.140.14 Accordo dell'11 maggio 1982 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana riguardante il finanziamento della costruzione della seconda galleria del Monte Olimpino tra Chiasso e Albate- Camerlata

0.742.140.14 Abkommen vom 11. Mai 1982 zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Finanzierung des Baues des zweiten Monte-Olimpino-Tunnels zwischen Chiasso und Albate-Camerlata

Art. 4

Il versamento del contributo a fondo perduto e del prestito si effettua in franchi svizzeri come pure il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi.

Art. 4

Der A‑fonds‑perdu‑Beitrag und das Darlehen sowie die Amortisationskosten und Zinsen werden in Schweizerfranken bezahlt.

 

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