1. Il cabotaggio di persone e merci è vietato.
2. La Commissione mista può proporre alle autorità competenti del Paese delle Parti contraenti di ammettere eccezioni.
1. Landesinterne Beförderungen von Personen und Gütern sind verboten
2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.