1. Il peso, il carico per asse e le misure del veicolo non devono superare i valori riportati nei documenti del veicolo.
2. Se il peso con carico o a vuoto o le dimensioni di veicoli effettuanti trasporti ai sensi del presente Accordo superano i valori massimi ammessi nel Paese in cui è effettuato il trasporto, occorre richiedere un’autorizzazione speciale rilasciata conformemente al diritto nazionale.
3. L’autorizzazione di cui al capoverso 2 deve essere conservata a bordo del veicolo ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.
1.
2.
3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.