I trasportatori di una Parte contraente non sono autorizzati a effettuare trasporti stradali di viaggiatori o di merci tra due punti situati sul territorio dell’altra Parte contraente.
Die Unternehmer einer Vertragspartei sind nicht berechtigt, Personen‑ oder Güterbeförderungen zwischen zwei Orten im Gebiet der andern Vertragspartel auszuführen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.