0.741.619.514.1 Accordo del 4 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori

0.741.619.514.1 Abkommen vom 4. März 1999 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über den grenzüberschreitenden Personenverkehr auf der Strasse

Art. 6 Applicazione della legislazione nazionale

1. Per tutte le materie di cui al capoverso 2 che non sono disciplinate da questo
accordo i trasportatori e i conducenti di veicoli di uno Stato contraente hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni di legge vigenti nell’altro Stato contraente,
applicate in maniera non discriminatoria, quando circolano sul territorio di quest’ultimo.

2. Il capoverso 1 si riferisce in particolare alla legislazione inerente ai trasporti
stradali, alla circolazione stradale, alle dimensioni e al peso dei veicoli, alla durata del lavoro e al riposo dei conducenti, ai periodi di guida nonché a tasse, pedaggi e emolumenti amministrativi. Le tasse di circolazione la cui applicazione è basata sul principio della nazionalità non possono essere imposte a un trasportatore dell’altro Stato contraente.

Art. 6 Anwendung nationalen Rechts

1. In allen Belangen gemäss Absatz 2, die dieses Abkommen nicht regelt, haben die Unternehmer und die Fahrzeugführer eines Vertragsstaates bei Fahrten im Gebiet des anderen Vertragsstaates die dort geltenden Rechtsvorschriften, die nicht diskriminierend angewendet werden, einzuhalten.

2. Absatz 1 bezieht sich insbesondere auf die Gesetzgebung über die Strassenbeförderung, den Strassenverkehr, die Masse und Gewichte der Fahrzeuge, die
Arbeits- und Ruhezeiten der Fahrzeugbesatzung, die Lenkzeit sowie die Abgaben, die Mauten und die Verwaltungsgebühren. Die Kraftfahrzeugsteuer, für die das Prinzip der Nationalität gilt, kann von einem Unternehmer des anderen Vertragsstaates nicht verlangt werden.

 

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