1. Mediante autorizzazione rilasciata preventivamente, ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto d’importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio dell’altra Parte contraente per trasportare merci:
- a)
- fra una località del territorio di una Parte contraente e una località del territorio dell’altra Parte contraente; oppure
- b)
- in partenza dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo, oppure in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente, a condizione che il veicolo attraversi, durante il viaggio e secondo l’itinerario normale, il Paese nel quale è immatricolato.
2. Sono soggetti a autorizzazione, ma esclusi dal contingente:
- a)
- i trasporti di oggetti e di opere d’arte destinati a esposizioni, oppure a fini commerciali;
- b)
- i trasporti occasionali di oggetti e di materiale destinati esclusivamente alla pubblicità, o all’informazione;
- c)
- i trasporti di masserizie (traslochi) effettuati da imprese che dispongono di personale e di materiale specializzati;
- d)
- i trasporti di materiale, accessori e animali destinati a o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, fiere oppure esposizioni, come pure quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche, oppure alla televisione;
- e)
- i trasporti effettuati a temperatura regolata, conformemente alle Risoluzioni della CEMT riguardanti questa categoria di trasporti;
- f)
- i trasporti di animali vivi eseguiti con veicoli specialmente attrezzati allo scopo.
3. Sono esenti da autorizzazione:
- a)
- i trasporti occasionali di merci a destinazione di e in provenienza da aeroporti in caso di dirottamento di servizi aerei;
- b)
- i trasporti di bagagli mediante rimorchi accoppiati ai veicoli adibiti al trasporto di persone, come pure il trasporto di bagagli eseguiti con ogni genere di veicoli a destinazione di e in provenienza da aeroporti;
- c)
- i trasporti postali;
- d)
- l’entrata di veicoli per sostituirne uno avariato o per rimorchiarlo, come pure per il trasporto di veicoli avariati;
- e)
- il trasporto di animali abbattuti, destinati a essere squartati;
- f)
- il trasporto di api e di avannotti;
- g)
- i trasporti di feretri;
- h)
- i trasporti per conto proprio;
- i)
- i trasporti eseguiti mediante veicoli il cui peso totale autorizzato, compreso quello del rimorchio, non ecceda 6 tonnellate, oppure il cui carico utile autorizzato, compreso quello del rimorchio, non oltrepassi 3,5 tonnellate;
- j)
- i trasporti attraverso il territorio dell’altro Stato contraente;
- k)
- i trasporti di soccorso in caso di catastrofe;
- 1)
- i trasporti di valori o di metalli preziosi mediante veicoli specialmente attrezzati per questo scopo;
- m)
- i trasporti eseguiti mediante il sistema di «ferroutage».