1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo che 5 degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 del presente Protocollo avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà il Protocollo o vi aderirà dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di 5 Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
1) Dieses Protokoll tritt am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden durch fünf der in Artikel 3 Absätze 1 und 2 bezeichneten Staaten in Kraft.
2) Dieses Protokoll tritt für jeden Staat, der es nach Hinterlegung der Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunden durch fünf Staaten ratifiziert oder ihm beitritt, am neunzigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde in Kraft.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.