0.741.31 Convenzione del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale

0.741.31 Übereinkommen vom 4. Mai 1971 über das auf Strassenverkehrsunfälle anzuwendende Recht

Art. 17

La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione previsto nell’articolo 16 capoverso 2.

La Convenzione entra in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratifica successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione.

Art. 17

Dieses Übereinkommen tritt am sechzigsten Tag nach der in Artikel 16 Absatz 2 vorgesehenen Hinterlegung der dritten Ratifikationsurkunde in Kraft.

Das Übereinkommen tritt für jeden Unterzeichnerstaat, der es später ratifiziert, am sechzigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.