0.741.31 Convenzione del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale

0.741.31 Übereinkommen vom 4. Mai 1971 über das auf Strassenverkehrsunfälle anzuwendende Recht

Art. 12

Ogni unità territoriale che fa parte di uno Stato con sistema giuridico non unificato è considerata come uno Stato per l’applicazione degli articoli da 2 a 11, se ha un proprio sistema di diritto concernente la responsabilità civile extracontrattuale in materia di incidenti della circolazione stradale.

Art. 12

Jede Gebietseinheit, die Teil eines Staates mit einem nicht einheitlichen Rechtssystem ist, wird im Sinne der Artikel 2–11 als Staat angesehen, wenn sie ihr eigenes Rechtssystem in Bezug auf die ausservertragliche zivilrechtliche Haftung bei Strassenverkehrsunfällen hat.

 

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