1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione o depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall’articolo 44 della presente Convenzione. Le Parti contraenti non saranno legate dall’articolo 44 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avrà fatto tale dichiarazione.
3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data è posteriore alla precedente.
4. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunicherà le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37 della presente Convenzione.
5. Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, potrà, in ogni momento, ritirarla con notifica al Segretario generale.
6. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 4 del presente articolo:
Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es eine Vertragspartei, Massnahmen zu ergreifen, die sie für ihre innere oder äussere Sicherheit als notwendig erachtet und die mit der Charta der Vereinten Nationen vereinbar und auf die Erfordernisse der Lage beschränkt sind.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.