Traduzione1
Il Capo del Dipartimento federale | Berna, 26 febbraio 2009 |
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC | |
Palazzo federale nord | |
3003 Berna | |
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| Signor Jean-Louis Borloo |
| Ministro di Stato, Ministro dell’ecologia, |
| dell’energia, dello sviluppo sostenibile |
| e della pianificazione territoriale |
| (MEEDDAT) |
| Governo francese |
Signor Ministro di Stato,
mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 27 gennaio 2009 dal tenore seguente:
- «Signor Consigliere federale,
- a seguito dei colloqui intercorsi tra i rappresentanti dei nostri due Paesi in relazione alla garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale, ho l’onore di proporle, a nome del mio Governo, la seguente regolamentazione delle nostre relazioni bilaterali in questo settore.
- Innanzitutto desidero sottolineare che la Francia dà molta importanza alla collaborazione e alla solidarietà tra i nostri due Paesi nel settore dell’approvvigionamento di gas naturale. Questa solidarietà è testimoniata dalle numerose relazioni che i fornitori di gas naturale di Francia (Gaz de France) e Svizzera (Gaznat e Gasverbund Mittelland) hanno intrattenuto nel corso degli anni. Nel pianificare e realizzare le loro reti, i due partner hanno potuto contare su questa stretta collaborazione, che si è concretizzata mediante diversi accordi di acquisto a lungo termine. Ne è un esempio l’accesso dei consumatori della Svizzera francese agli impianti di stoccaggio sotterranei francesi. In caso di congestioni nell’approvvigionamento, gli accordi di acquisto prevedono limitazioni e interruzioni per la parte svizzera, paragonabili a quelle applicate ai fornitori pubblici della Francia orientale. Viceversa, diversi Comuni francesi vengono approvvigionati esclusivamente mediante i gasdotti svizzeri. Pertanto la Francia dipende dalla sicurezza dell’approvvigionamento tanto quanto la Svizzera.
- Lo sviluppo dell’assetto giuridico in Francia, conseguente all’attuazione della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha richiesto l’istituzione di un accesso di terzi trasparente e non discriminatorio agli impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale. Il necessario adeguamento normativo è avvenuto con la legge del 3 gennaio 2003 e il relativo decreto di attuazione 2006-1034 del 21 agosto 2006 concernente l’accesso di terzi agli impianti di stoccaggio di gas naturale. Tale regolamentazione riguarda un settore nel quale il buon funzionamento del mercato e il principio della non discriminazione sono al centro dell’attenzione delle autorità europee, come lo sono anche la garanzia di approvvigionamento e la solidarietà internazionale.
- Fatte queste considerazioni, i Governi di Svizzera e Francia ribadiscono la loro volontà di continuare il rapporto di solidarietà e di collaborazione tra i due Paesi nel settore dell’approvvigionamento di gas naturale e di tenere conto della normativa francese derivante dai requisiti posti dall’UE. Il decreto del 21 agosto 2006 si riferisce ad accordi tra la Francia e gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio. Alla luce di questo contesto va letta la presente lettera, che ribadisce il principio secondo il quale, in presenza di congestioni nell’approvvigionamento, le autorità francesi provvedono affinché i consumatori svizzeri e francesi, in caso di interruzione o limitazione dell’accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale, godano di parità di trattamento. Nell’eventualità di congestioni, sulla base di un’analisi ad hoc della situazione secondo l’articolo 18 della legge del 3 gennaio 2003, il quale prevede provvedimenti di sicurezza, si stabilirà quali disposizioni attuare. In virtù del principio summenzionato, eventuali interruzioni o limitazioni dell’accesso alle capacità di stoccaggio che riguardassero la parte svizzera si applicherebbero parimenti ai consumatori francesi, a prescindere dalla loro causa.
- Benché i fornitori dei consumatori svizzeri summenzionati attualmente non vendano gas naturale in Francia, essi influiscono de facto sul mercato francese sia nell’ambito del trasporto che dello stoccaggio. In virtù delle disposizioni del decreto 2006-1034 del 21 agosto 2006, l’accesso a un determinato volume di capacità di stoccaggio può essere garantito a copertura del fabbisogno dei consumatori svizzeri interessati, poiché è stato concordato che i fornitori di gas naturale riservino effettivamente tale volume. Di conseguenza è indispensabile creare condizioni quadro trasparenti nell’ambito del presente Accordo, affinché sia le autorità francesi e svizzere che i fornitori di gas dispongano di dati completi sulle capacità di stoccaggio riservate.
- Il fabbisogno determinato dal decreto summenzionato e i dettagli relativi all’attribuzione delle capacità sono illustrati nell’Allegato alla presente lettera, redatto e approvato dall’Ufficio federale dell’energia e dalla Direction générale de l’énergie et du climat. Il fabbisogno della Svizzera è stato fissato a un valore massimo che corrisponde alla situazione contrattuale attuale e non può essere superato.
- Per quanto concerne la durata di validità delle precedenti disposizioni e a prescindere dall’evoluzione dei rapporti commerciali tra le imprese coinvolte, per motivi comprensibili non posso garantirle una durata dell’accesso agli impianti di stoccaggio francesi più lunga di quella che il Governo francese può accordare ai suoi consumatori.
- Le propongo pertanto di fissare fino al 30 settembre 2016 (fine dell’anno gas) il periodo di validità delle presenti disposizioni, a eccezione di quelle concernenti il principio della parità di trattamento dei clienti francesi e svizzeri, valide fino al 30 settembre 2030. Le propongo di prorogare le disposizioni di sette anni in modo tacito, a partire dal 30 settembre 2016 e 2030, a meno che una delle due Parti denunci prima l’accordo in forma scritta con un preavviso di dodici mesi.
- Inoltre Le propongo che i rappresentanti dei Ministri francese e svizzero responsabili del dossier energetico verifichino se del caso, su richiesta di una delle due Parti, le disposizioni dell’Allegato e all’occasione le modifichino di comune accordo, qualora ciò risulti necessario.
- La prego di comunicarmi se il Suo Governo è d’accordo con le disposizioni summenzionate. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiscono un Accordo tra i nostri due Governi. L’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua risposta».
Ho l’onore di informarla che il Governo svizzero ha approvato le disposizioni summenzionate nonché quelle contenute nell’Allegato alla presente lettera. Pertanto il presente Accordo entra in vigore il 1° marzo 2009.
Voglia gradire, signor Ministro di Stato, i sensi della mia più alta considerazione.
| Moritz Leuenberger Consigliere federale |