I materiali nucleari sottoposti al presente Accordo non saranno arricchiti al 20 % o più con l’isotopo U 235 senza il consenso preliminare scritto della Parte fornitrice.
Kernmaterial, das unter dieses Abkommen fällt, soll nicht auf 20 Prozent U 235 oder mehr angereichert werden ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferstaates.
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