1. Per realizzare gli obiettivi politici formulati ai sensi dell’articolo 5, ciascuna Parte contraente elabora, attua ed aggiorna periodicamente i programmi di efficienza energetica più adatti alla propria situazione.
2. Questi programmi possono comprendere attività quali:
3. Nell’attuazione dei loro programmi di efficienza energetica, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili adeguate infrastrutture istituzionali e giuridiche.
(1) Zur Erreichung der in Artikel 5 genannten politischen Ziele wird jede Vertragspartei die für ihre Verhältnisse geeignetsten Energieeffizienzprogramme entwickeln, umsetzen und regelmässig aktualisieren.
(2) Diese Programme können folgende Tätigkeiten einschliessen:
(3) Die Vertragsparteien stellen sicher, dass für die Umsetzung ihrer Energieeffizienzprogramme geeignete institutionelle und rechtliche Infrastrukturen vorhanden sind.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.