1. Le Parti contraenti si adoperano affinché le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato siano risolte attraverso i canali diplomatici.
2. Se una controversia non è stata risolta in conformità del paragrafo 1 entro un periodo ragionevole, salvo se altrimenti previsto nel presente Trattato o se diversamente concordato per iscritto dalle Parti contraenti, e salvo per quanto riguarda l’applicazione o l’interpretazione dell’articolo 6 o 19 o, per le Parti contraenti elencate nell’allegato IA, I’ultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1, una o l’altra delle Parti, previa notifica per iscritto all’altra Parte della controversia, può sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale ad hoc ai sensi del presente articolo.
3. Questo tribunale arbitrale ad hoc è costituito come segue:
- a)
- la Parte contraente che avvia il procedimento nomina un membro del tribunale e informa l’altra Parte contraente parte della controversia della sua nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 da parte dell’altra Parte contraente;
- b)
- entro 60 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, l’altra Parte contraente parte della controversia nomina un membro. Se la nomina non avviene entro il termine prescritto, la Parte contraente che ha avviato il procedimento può richiedere, entro 90 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, che la nomina sia effettuata in conformità della lettera d);
- c)
- le Parti contraenti parti della controversia nominano un terzo membro, che ha la funzione di presidente del tribunale arbitrale e che non può avere la nazionalità o cittadinanza di una Parte contraente parte della controversia. Se, entro 150 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti non riescono ad accordarsi sulla nomina del terzo membro, questa avviene ai sensi della lettera d), su richiesta di ognuna delle Parti contraenti che deve essere presentata entro 180 giorni dal ricevimento della notifica;
- d)
- le nomine cui procedere in conformità del presente paragrafo, sono effettuate dal Segretario generale della Corte permanente dell’arbitrato internazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso. Se il Segretario generale non può assolvere questo compito, le nomine sono effettuate dal Primo segretario dell’ufficio di presidenza. Se quest’ultimo, a sua volta, non può assolvere il compito, le nomine sono effettuate dal vicario più anziano;
- e)
- le nomine effettuate in conformità delle lettere da a) a d), debbono essere basate sulla competenza e sull’esperienza delle persone da nominare, in particolare in relazione alle materie oggetto del presente Trattato;
- f)
- in assenza di un accordo in senso contrario tra le Parti contraenti, si applicano le regole di arbitrato di UNCITRAL, tranne per quanto modificato dalla Parti contraenti parte della controversia o dagli arbitri. Il tribunale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri;
- g)
- il tribunale decide sulla controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e dei principi applicabili del diritto internazionale;
- h)
- il lodo arbitrale ha carattere inappellabile e vincolante per le Parti contraenti parti della controversia;
- i)
- qualora, nel pronunciare un lodo arbitrale, un tribunale constati che una misura di un governo o autorità, regionale o locale, nell’area di una Parte contraente elencata nella parte I dell’allegato P non è conforme al presente Trattato, ciascuna parte della controversia può invocare il disposto della parte II dell’allegato P;
- j)
- le spese del tribunale, compreso il compenso spettante ai suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti parti della controversia. Tuttavia, il tribunale può, a sua discrezione, stabilire che una percentuale maggiore dei costi sia a carico di una delle Parti contraenti parte della controversia;
- k)
- salvo diverso accordo delle Parti contraenti parti della controversia, il tribunale siede all’Aia e utilizza la sede e i servizi della Corte permanente di arbitrato;
- l)
- una copia del lodo arbitrale è depositata presso il Segretariato che provvede a divulgarla.