1. Salvo quanto altrimenti disposto nel presente articolo, nessuna disposizione del presente Trattato crea diritti o impone obblighi riguardo alle misure fiscali delle Parti contraenti. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente articolo e qualsiasi altra disposizione del Trattato, le disposizioni del presente articolo prevalgono limitatamente alla Parte contrastante.
2. L’articolo 7, paragrafo 3 si applica alle misure fiscali diverse da quelle sul reddito o sul capitale; esso tuttavia non si applica:
- a)
- a un vantaggio concesso da una Parte contraente in base alle disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa descritti al paragrafo 7, lettera a), punto ii); o
- b)
- a qualsiasi misura fiscale intesa a garantire l’effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura di una Parte contraente opera una discriminazione arbitraria nei confronti di materiali e prodotti energetici originari o destinati all’area di un’altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.
3. Le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 7 si applicano alle misure fiscali delle Parti contraenti diverse da quelle sul reddito o sul capitale, con l’esclusione di quelle relative:
- a)
- all’imposizione dell’obbligo di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i vantaggi concessi da una Parte contraente in virtù di disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa di cui al paragrafo 7, lettera a, punto ii) o derivanti dall’appartenenza a qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica; ovvero
- b)
- a qualsiasi misura fiscale intesa ad assicurare l’effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura opera una discriminazione arbitraria nei confronti di un investitore di un’altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi delle disposizioni in materia di investimenti del presente Trattato.
4. L’articolo 29, paragrafi da 2 a 817 si applica alle norme fiscali diverse da quelle del reddito o sul capitale.
- 5.
- a) L’articolo 13 si applica alle misure fiscali.
- b)
- Qualora, nel quadro dell’articolo 13, sorga questione sul punto di accertare se una misura fiscale costituisca un’espropriazione o una nazionalizzazione oppure se una misura fiscale ritenuta costituire un’espropriazione sia discriminatoria, si applicano le disposizioni seguenti:
- i)
- L’investitore o la Parte contraente che sostiene trattarsi di espropriazione, sottopone la questione se la misura fiscale costituisca un’espropriazione oppure sia discriminatoria alle competenti autorità fiscali. Se in difetto di tale rinvio ad opera dell’investitore o della Parte contraente gli organi invitati a comporre le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 effettuano un rinvio alle competenti autorità fiscali.
- ii)
- Le autorità fiscali competenti si adoperano, entro il termine di sei mesi da tale rinvio, a risolvere le questioni sottoposte. Se si tratta di questioni di non discriminazione, le competenti autorità fiscali applicano le disposizioni di non discriminazione della pertinente convenzione fiscale oppure, se non esiste una disposizione di non discriminazione nella pertinente convenzione fiscale applicabile alla misura fiscale, o se una convenzione fiscale di questo tipo non è in vigore tra le Parti contraenti interessate, applicano i principi di non discriminazione, secondo il modello di Convenzione sul reddito e il capitale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
- iii)
- Gli organi invitati a risolvere le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 possono tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti riguardo al carattere espropriativo della misura. Gli organi tengono conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti entro il termine di sei mesi stabilito alla lettera b), punto ii) riguardo al carattere discriminatorio della misura. Detti organi possono anche tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi.
- iv)
- In nessun caso la partecipazione delle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi di cui alla lettera b), punto ii) può ritardare la procedura di cui agli articoli 26 e 27.
6. A fini di chiarezza, l’articolo 14 non limita il diritto di una Parte contraente di imporre o riscuotere un’imposta mediante ritenuta alla fonte o in altro modo.
7. Ai fini del presente articolo:
- a)
- il termine «misura fiscale» comprende:
- i)
- qualsiasi disposizione sulle imposte della legge nazionale della Parte contraente o di una suddivisione politica di essa o di una sua autorità locale; e
- ii)
- qualsiasi disposizione sulle imposte di qualsiasi convenzione per evitare una doppia imposizione e di qualsiasi accordo o intesa internazionale cui è vincolata la Parte contraente.
- b)
- Sono considerate imposte sul reddito o sul capitale tutte le imposte che colpiscono il reddito e il capitale nella loro globalità o con riguardo a singoli elementi di reddito o di capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di proprietà, imposte su beni, eredità e donazioni o imposte sostanzialmente simili, imposte sugli importi complessivi di retribuzioni o salari corrisposti dalle imprese nonché imposte sulla rivalutazione del capitale.
- c)
- «Autorità fiscale competente»: l’autorità competente conformemente ad un accordo in materia di doppia imposizione in vigore tra le Parti contraenti oppure, se tale accordo non è in vigore, il ministro o il ministero competente in materia fiscale o i loro rappresentanti autorizzati.
- d)
- A fini di chiarezza, i termini «disposizioni fiscali» e «imposte» non comprendono i dazi doganali.