Le strade della rete internazionale «E» a cui si riferisce l’articolo 1 del presente Accordo debbono essere rese conformi alle disposizioni dell’allegato II del presente Accordo.
Die Strassen des internationalen E‑Strassen‑Netzes, auf das sich Artikel 1 bezieht, haben den Bestimmungen der Anlage II zu entsprechen.
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