Nel caso che l’impianto non venisse ultimato, che l’esercizio venisse interrotto o che si verificasse qualunque altro fatto che secondo gli atti di concessione potesse determinare la decadenza della concessione, i due Governi prenderanno di comune accordo le misure che crederanno più appropriate alla situazione e, dato il caso, al rilascio di una nuova concessione.
Im Falle der Nichtbeendigung der Bauten, der Unterbrechung des Betriebes oder anderer zur Aufhebung der Konzession führender und in derselben vorgesehenen Vorgänge, werden beide Regierungen gemeinschaftlich die Massnahmen treffen, die sie im gegebenen Falle für die richtigsten erachten und die allfällig für die Erteilung einer neuen Konzession erforderlich sind.
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