0.721.809.163.1 Convenzione del 29 ottobre 2003 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria per lo sfruttamento della forza idrica dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine

0.721.809.163.1 Abkommen vom 29. Oktober 2003 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Nutzbarmachung des Inn und seiner Zuflüsse im Grenzgebiet

Art. 34

1.  Per l’esecuzione di lavori improcrastinabili o urgenti, i servizi di vigilanza di frontiera possono autorizzare provvisoriamente in singoli casi l’accesso alle zone di costruzione e di lavori anche senza lasciapassare di frontiera; questo fatto deve tuttavia essere comunicato senza indugio ai servizi di vigilanza della frontiera dell’altro Stato contraente.

2.  Nei casi di sinistri o emergenze, ad esempio incendio o catastrofi naturali, il personale sanitario, i vigili del fuoco e le squadre di salvataggio possono accedere per la durata dell’emergenza alle zone di costruzione e di lavori e agli impianti nel territorio dell’altro Stato contraente senza lasciapassare di frontiera.

Art. 34

1.  Zur Durchführung unaufschiebbarer oder kurzfristiger Arbeiten kann von den Grenzaufsichtsorganen in Einzelfällen das Betreten der Bau- und Werkzonen auch ohne Grenzübertrittsausweis vorübergehend gestattet werden, doch ist hievon unverzüglich den Grenzaufsichtsorganen des anderen Vertragsstaates Mitteilung zu machen.

2.  Bei Unglücksfällen oder Notständen, wie Feuersbrünsten und Naturkatastrophen, ist Sanitätspersonen, Feuerwehrleuten und Rettungsmannschaften das Betreten der Bau- und Werkzonen und der Anlagen im Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates für die Dauer der Hilfeleistung ohne Grenzübertrittsausweis gestattet.

 

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