1 La linea di confine fra i due Stati contraenti, nella zona toccata dalla correzione internazionale del Reno, è stabilita dai protocolli in vigore fra i due Stati.
2 L’incarico di determinare il confine, per quanto ciò non sia stato ancora fatto, è affidato alla Commissione austro‑svizzera per la determinazione del confine dal Piz Lad al lago di Costanza. A questo riguardo, il confine della zona toccata dalla correzione internazionale del Reno, esclusi i tratti compresi fra i tagli, dovrà seguire, non appena ciò sarà possibile, la linea mediana del nuovo canale del Reno. Le spese di delimitazione del confine saranno a carico dell’impresa internazionale di correzione del Reno.
1 Die Grenze zwischen den beiden Vertragsstaaten im Bereich der Internationalen Rheinregulierung verläuft gemäss den zwischenstaatlich bereits bestehenden Grenzprotokollen.
2 Soweit dieser Grenzverlauf noch nicht vermarkt worden ist, wird diese Aufgabe der schweizerisch‑österreichischen Kommission für die Festlegung der Grenze vom Piz Lad bis zum Bodensee übertragen, wobei in Aussicht genommen wird, die nasse Grenze im Bereich der Internationalen Rheinregulierung, mit Ausnahme der Durchstichstrecken, sobald als tunlich in die Mitte des neuen Rheinmittelgerinnes zu legen. Die Kosten der Vermarkung der Grenze gehen zu Lasten des Internationalen Rheinregulierungsunternehmens.
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