1 I due Stati s’impegnano a non intralciare le forniture di materiale e i lavori per l’impresa internazionale di correzione del Reno, con divieti d’importazione ed esportazione, con provvedimenti che ostacolino il passaggio del confine, ecc.
2 Le forniture di materiale e i lavori per le opere da eseguirsi in comune sul territorio dell’altro Stato non sono sottoposti al clearing.
1 Beide Staaten verpflichten sich, Materiallieferungen und Arbeitsleistungen für das Internationale Rheinregulierungsunternehmen nicht durch Ein‑ und Ausfuhrverbote, Ein‑ und Ausreisebehinderungen oder dergleichen zu erschweren.
2 Die Abwicklung von Materiallieferungen und Arbeitsleistungen zur Herstellung der gemeinsamen Werke auf dem Gebiete des anderen Vertragsstaates erfolgt clearingfrei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.