Ad ognuno dei due Governi è espressamente riservato il diritto di fare, in ogni tempo e con tutta libertà, ispezionare e controllare, da organi speciali, l’impresa comune dal punto di vista tecnico e finanziario.
Den beiden Regierungen wird ausdrücklich das Recht gewahrt, durch speziell hiefür bezeichnete Organe jederzeit die freieste Einsichtnahme und Kontrolle über das gemeinsame Unternehmen sowohl in technischer als in finanzieller Beziehung auszuüben.
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